DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 TITOLO VI, MISURE FISCALI
Con il Decreto Legge n.34/2020 – il c.d. “Decreto Rilancio” – il legislatore ha introdotto nuove e significative detrazioni fiscali per favorire l’attuazione di investimenti che abbiano lo scopo di sostenere gli interventi volti alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici già esistenti – l’Ecobonus – e alla riduzione del rischio sismico – il cosiddetto Sisma Bonus.
In particolare il Decreto Legge ha istituito un superbonus, pari al 110% dell’importo dei lavori svolti, finalizzato al sostegno di interventi che apportino significativi miglioramenti dal punto di vista del rendimento energetico e, in sostanza, permette di eseguire una serie di interventi edilizi praticamente senza spese.
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INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS DEL 110%
(interventi condominiali)
INTERVENTI AMMESSI | SPESA MASSIMA | Rif. Norm. |
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Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con superficie > 25% della totale superficie disperdente |
– € 50.000 per gli edifici unifamiliari – € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari – € 30.000 per il numero delle unità immobiliari per gli edifici da otto unità in su |
comma 1 lett. a) |
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con: – Caldaia a condensazione (Classe A) – Pompa di calore – Impianti ibridi o geotermici – Microcogenerazione |
– € 30.000 per gli edifici unifamiliari – € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari -€ 15.000 per il numero delle unità immobiliari per gli edifici da otto unità in su |
comma 1 lett. b) |
Installazione di impianto fotovoltaico (se realizzato congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1) |
€ 48.000, in ogni caso non oltre € 2.400/kW oppure € 1.600/kW potenza impianto in relazione alle casistiche |
comma 5 |
Installazione di accumulo negli impianti fotovoltaici | € 48.000 con limite pari a € 1.000/kWh di capacità | comma 6 |
Installazione delle colonnine elettriche (se realizzato congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1) |
Limite non previsto | comma 8 |
Tutti gli interventi di efficientamento (art. 14 D.L. 63/2013): – Serramenti – Impianti di riscaldamento – Schermature solari (se realizzato congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1) |
limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente | comma 2 |
Miglioramento di una o due classi sismiche | € 96.000 per unità immobiliare | comma 4 |
Spese professionali, attestazioni, asseverazioni, visto di conformità | Entro i limiti dell’intervento di riferimento | comma 15 |
ART. 119: REQUISITI PRINCIPALI PER ACCEDERE AL 110% DI DETRAZIONE FISCALE
Spese sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 da ripartire in 5 quote annuali (comma 1); |
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Miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio mediante rilascio dell’APE-pre e dell’APE-post intervento(comma 3); |
Rispetto dei requisiti CAM per i materiali isolanti (requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente) (comma 1 lett. a); |
Nel caso di detrazioni per sismabonus art. 16 D.L. n.63/2013, stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi, rimangono esclusi gli edifici in zona 4 (comma 4). |
ART. 119: BENEFICIARI (COMMA 9)
Condomini; |
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Persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa; |
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali; |
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. |
ART. 119: NOVITÀ RIGUARDANTI I
PROFESSIONISTI (COMMA 11, 13 – 15)
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura,
i professionisti dovranno:
I. Asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sia per gli interventi di riqualificazione energetica che di miglioramento sismico |
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II. Trasmettere esclusivamente per via telematica una copia dell’asseverazione all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) |
III. I professionisti chiamati a rilasciare le attestazioni sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni (comma 14) |
ART. 121: CESSIONE DEL CREDITO,
SCONTO IN FATTURA E REQUISITI
• Si applica (fino al 31/12/2021) per:
I. Le detrazioni legate a ecobonus e sismabonus |
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II. Spese professionali, attestazioni, asseverazioni e visto di conformità |
III. Bonus facciate |
IV. All’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica |
V. Detrazioni legate alla ristrutturazione delle abitazioni (con aliquota al 50%) |
• È stata introdotta la possibilità di cedere la detrazione a banche e/o intermediari finanziari;
Requisiti:
Visto di conformità (comma 11): tutti gli interventi di cui all’art. 119 possono optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura solo se vidimati da apposito visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione |
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• Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (comma 12) |
•Asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti 3 ter. art. 14 DL n. 63/2013, all’ENEA |